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Linee Guida sull'Analisi di Rischio

2014.11.18 - Pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente le Linee Guida per L'analisi di Rischio sitospecifica. Si tratta di 4 chiarimenti su altrettante questioni tecniche in sospeso ormai da diversi anni.

Nel dettaglio il primo punto affronta il problema delle CSR calcolate inferiori rispetto alle CSC confermando quanto già anticipato dalla Legge 116/2014 ovvero quello di considerare le CSC come obiettivo di bonifica.

Il secondo punto conferma una volta di più la necessità di acquisire dati di campi (aria, soil gas) a conferma o verifica dei risultati dell'Analisi del Rischio.

Il terzo punto tratta l'attivazione o meno del percorso di lisciviazione in presenza di MISO o intervento di Bonifica. In caso di MISO delle acque sotterranee o di barriramenti ove vi siano sufficienti garanzie della continuità nel tempo dei presidi di barrieramento (cfr. Piano di monitoraggio) potrà essere omesso il percorso di "lisciviazione in falda". Andranno programmati, compatibilmente con il mantenimento dell'attività produttiva, interventi sulle fonti attive della contaminazione in falda come previsto dall'art. 41 della L. 98/2013 Andrà comunque attivato il ercorso di lisciviazione, non per il calcolo del rischio, ma per stimare le concentrazioni attese al Poc (punto di conformità) e ottimizzare i sistemi di emungimento e monitoraggio. Nel caso di BONIFICA il percorso di lisciviazione in falda andrà comunque attivato per garantire l'efficienza/efficacia a lungo termine degli interventi di bonifica.

Il quarto punto affronta il problema della definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di concentrazioni superiori alla Csat. in questi casi il modello individua come accettabile una concentrazione di molto superiore alla concentrazione di saturazione. Sarà necessario in questo caso prevedere valutazioni integrative mirate alla verifica delle previsioni modellistiche. Andranno concordati con gli Enti oppotuni protocolli analitici specifici per valutare la reale mobilità degli inquinanti e per il calcolo del rischio associato. In particolari condizioni potrà quindi essere adottata la Csat come CSR. Ove la Csat risulti inferiore alla CSC si rimanda al punto 1.

Il testo della nota Ministeriale è reperibile qui.



Aggiornamento

Il quarto punto è stato oggetto di revisione da parte del Ministero dell'Ambiente che in data 19.02.2015 ha pubblicato la seguente Errata Corrige.


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Note Legali

Prima dell'utilizzo di qualsiasi materiale presente su questo sito si invita a prendere visione delle Linee Guida per l'utilizzo del sito e del materiale in esso contenuto.


Aggiornamento

2015.02.19 - Ministero dell'Ambiente - Pubblicazione Errata Corrige relativa al quarto punto delle Linee Guida per l'Analisi di Rischio sito specifica.